diritto di seguito

SIAE e il diritto di seguito

È notizia di pochi giorni fa che la SIAE ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), l’elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il cosiddetto “diritto di seguito”.

Il diritto di seguito (definito dalla direttiva n. 2001/84/CE come “diritto dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte”) è il diritto proprio degli autori di opere delle arti figurative e dei manoscritti. Esso attribuisce a questi soggetti il diritto a percepire una percentuale sul prezzo di vendita delle proprie opere per le vendite successive alla prima, purché a tale vendite partecipi un professionista del settore, come meglio specificato in seguito.

Per comprendere meglio questo meccanismo, occorre distinguere un mercato “primario” da un mercato “secondario”, ossia un mercato in cui le opere originali vengono vendute per la prima volta, da un mercato riguardante, invece, la rivendita delle stesse opere.

Il mercato secondario è il solo ad essere interessato dal diritto di seguito.

Il motivo per cui tale diritto è stato istituito è stato quello di creare un “parallelismo” tra gli autori di opere d’arte figurativa e gli autori negli altri settori, quali musica, cinematografia, teatro e letteratura, i quali traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.

In Italia il diritto di seguito è regolato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la legge sul diritto d’autore, o “l.d.a.”), alla Sezione VI del Capo II. Gli articoli ivi contenuti hanno subìto una decisa riformulazione, in seguito all’attuazione della citata direttiva comunitaria. Infatti, quest’ultima è stata attuata con il D.lgs del 13 febbraio 2006, n. 118. Tale normativa, come anticipato,  esclude le vendite dirette tra privati; il diritto di seguito, infatti, si perfeziona a fronte di una «vendita successiva […] comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte».

Prima della menzionata novella del 2006, il diritto di seguito si estrinsecava nel diritto a ricevere una percentuale sull’aumento del valore di un’opera, mentre nella sua configurazione attuale la percentuale si calcola sul prezzo comunque pattuito nelle successive vendite.

Il diritto in esame «dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte» e non può essere alienato od oggetto di rinuncia.

 

Il diritto di seguito si applica agli originali delle opere delle arti figurative e cioè:

  • quadri
  • sculture
  • collages
  • arazzi
  • dipinti
  • ceramiche
  • disegni
  • opere in vetro
  • incisioni
  • fotografie
  • stampe
  • originali di manoscritti
  • litografie

La legge sul diritto d’autore protegge, considerate opere originali, anche le copie delle opere in esame prodotte in numero limitato dall’autore o sotto la sua autorità, «purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore».

Come dispone l’art. 154 l. n.633/1941, la SIAE provvede al pagamento del compenso (trattenendo una provvigione) e nel caso in cui non sia stato possibile versare agli aventi diritto detti compensi, gli stessi sono tenuti a disposizione dalla SIAE per gli aventi diritto per un periodo di cinque anni dal momento in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

 

3. Cfr. art 145 Legge 22 aprile 1941, n. 633

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