il sampling

Il Sampling – La Normativa Italiana

La legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633 (“lda”) non fa espressa menzione della pratica del campionamento, ossia dell’estrapolazione di frammenti di registrazione di un brano musicale, al fine di inserirli in un’altra registrazione.

È evidente, quindi, che chi compie tale attività dovrebbe essere consapevole delle conseguenze della stessa, ma raramente è così.

A seconda del grado di “alterazione” del brano originale, si possono avere due possibili conseguenze:

  • elaborazione originale dell’opera, in astratto tutelabile ex art. 2 lda;
  • elaborazione non originale, ma creativa dell’opera, ossia un’opera derivata, ex art. 4 lda.

La differenza è sostanziale: nel secondo caso occorre il consenso del titolare del diritto d’autore e dei diritto connessi sul brano originale. In altri termini, occorre l’autorizzazione dell’autore, del compositore, dei musicisti e dei cantanti, e dell’eventuale editore e/o produttore di fonogrammi.

Negli Stati Uniti si parla di “clearing” (ossia di richiesta autorizzativa ai suddetti soggetti) quando un ascoltatore medio sia in gradi chiaramente di capire che vi è stato il campionamento di un’altra opera.

Quando va ottenuta questa particolare autorizzazione?

Ovviamente prima della distribuzione del brano che contiene il sample.

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