Il Diritto d'autore

Il Diritto d’autore: una prima introduzione

Il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera.

La creazione, però, non coincide con la pura idea. Infatti, un’idea, così come un teorema, non è proteggibile dal diritto d’autore. L’estrinsecazione dell’idea, al contrario, è il vero oggetto di tutela.

Per esemplificare: l’idea di 5 corpi nudi che ballano in cerchio tenendosi per mano non è tutelabile dal diritto d’autore. Nel momento in cui questa idea si rende manifesta e “fuoriesce” dal campo delle idee attraverso un disegno o un quadro, ad esempio, la manifestazione dell’idea diventa proteggibile.

Di conseguenza, gli eredi di Matisse non potrebbero vantare un monopolio su questa idea, ma unicamente sulla rappresentazione dell’idea stessa da parte di Matisse (“La Danza”).

L’interessato potrebbe certamente realizzare una (decisamente peggiore ma) diversa rappresentazione e godere ugualmente di tutela.

Quindi, l’acquisto del diritto d’autore è subordinato unicamente alla creazione dell’opera, senza che vengano richieste particolari formalità, quali registrazioni, depositi ecc., diversamente da quanto avviene nel caso di altri diritti esclusivi previsti dal diritto industriale, come brevetti e marchi.

Di conseguenza, il deposito di un’opera (ad esempio musicale) presso una qualsivoglia collecting society, come ad esempio la SIAE, non attribuisce di per sé la titolarità, dal momento che il ruolo di una collecting society (che sarà oggetto di un successivo articolo) è quello di “seguire” gli sfruttamenti di un’opera, non quello di certificarne la paternità o di attribuire la titolarità dei diritti sulla stessa a un determinato soggetto.

Il soggetto titolare del diritto d’autore, è colui che ha creato l’opera.

La Legge sul diritto d’autore (Legge del 22 aprile 1941, n. 633, “l.d.a.”) pone in essere all’articolo 8 una presunzione di titolarità in favore di chi è indicato come autore “nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell’opera stessa”, fatta salva la possibilità di superare tale presunzione attraverso prova contraria.

Inoltre, l’autore può essere indicato con nome anagrafico, pseudonimo, nome d’arte, sigla o altri segni convenzionali, che siano equivalenti al nome anagrafico.

L’autore può cedere parte dei propri diritti, ossia i cosiddetti diritti di “utilizzazione economica” (anche singolarmente), tra cui il diritto di: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, traduzione e noleggio.

Al contrario, il diritto morale, il quale fa riferimento essenzialmente alla paternità e all’integrità di un’opera, è inalienabile e non è soggetto alla durata prevista per i diritti di utilizzazione economica, ossia 70 anni dopo la morte dell’autore o, in alcuni casi, dalla prima pubblicazione.

A breve seguiranno altri articoli più specifici su tali diritti di utilizzazione economica, i quali costituiscono la base dell’“industria delle arti”, ossia di chi investe nella cultura.

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